Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo VIII Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo
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Art. 47

I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fintanto che la loro guarigione può essere compromessa dal viaggio, a meno che la loro sicurezza non l’esiga imperiosamente.

Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigionieri di guerra che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se, corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.


Stato 11. luglio 2006
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