Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo VIII Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo
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Art. 46

La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra, dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi, specialmente per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio.

Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti. Sarà sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute.

La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l’alloggio e le cure mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili, specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro partenza, l’elenco completo dei prigionieri trasferiti.


Stato 11. luglio 2006
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