Capitolo VII Gradi dei prigionieri di guerra
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Art. 44
Gli ufficiali ed assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado ed alla loro età.
All’intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno dislocati soldati prigionieri di guerra delle stesse forze armate e, in quanto possibile, della medesima lingua, e ciò in numero sufficiente, avuto riguardo al grado degli ufficiali ed assimilati; essi non potranno essere obbligati a nessun altro lavoro.
La gestione ordinaria da parte degli ufficiali stessi dovrà essere favorita in ogni modo.
Stato 11. luglio 2006
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