Capitolo III Igiene e cure mediche
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Art. 32
I prigionieri di guerra che, senza essere stati incorporati nel servizio sanitario delle loro forze armate, siano medici, dentisti o infermieri, potranno essere invitati dalla Potenza detentrice ad esercitare le loro funzioni mediche nell’interesse dei prigionieri di guerra appartenenti alla Potenza dalla quale essi stessi dipendono. Essi continueranno, in tal caso, ad essere prigionieri di guerra, ma dovranno però essere trattati allo stesso modo che i membri corrispondenti del personale sanitario trattenuti dalla Potenza detentrice. Essi saranno esonerati da ogni altro lavoro che potesse essere loro imposto in virtù dell’articolo 49.
Stato 11. luglio 2006
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