Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo II Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di guerra
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Art. 25

Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno altrettanto favorevoli in confronto di quelle riservate alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno, in nessun caso, essere dannose alla loro salute.

Le stipulazioni che precedono si applicheranno, in particolare, ai dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la cubatura d’aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da letto, comprese le coperte.

I locali destinati all’uso sia individuale sia collettivo dei prigionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo dall’umiditą, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l’imbrunire e lo spegnimento delle luci. Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d’incendio.

In tutti i campi dove si trovano accantonate, contemporaneamente a prigionieri di guerra, anche delle prigioniere, dovranno loro essere riservati dei dormitori separati.


Stato 11. luglio 2006
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