Sezione II Internamento dei prigionieri di guerra
Capitolo I Generalitą
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Art. 24
I campi di transito o di selezione di carattere permanente saranno sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale a quello usato negli altri campi.
Stato 11. luglio 2006
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