Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione II Internamento dei prigionieri di guerra
Capitolo I Generalitą
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> Art. 25

Art. 24

I campi di transito o di selezione di carattere permanente saranno sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale a quello usato negli altri campi.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali