Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo II Protezione generale dei prigionieri di guerra
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Art. 15

La Potenza che detiene prigionieri di guerra č tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede.


Stato 11. luglio 2006
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