Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.518.42

Traduzione1

Convenzione di Ginevra
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra2

Conchiusa a Ginevra il 12 agosto 1949
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19503
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 1950
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 ottobre 1950

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 19294,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Titolo II Protezione generale dei prigionieri di guerra

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Titolo III Cattivitā

Sezione I Inizio della cattivitā

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Sezione II Internamento dei prigionieri di guerra

Capitolo I Generalitā

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Capitolo II Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di guerra

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Capitolo III Igiene e cure mediche

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Capitolo IV Personale medico e religioso trattenuto per assistere i prigionieri di guerra

Art. 33

Capitolo V Religione, attivitā intellettuali e fisiche

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Capitolo VI Disciplina

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Capitolo VII Gradi dei prigionieri di guerra

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Capitolo VIII Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Sezione III Lavoro dei prigionieri di guerra

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Sezione IV Risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Sezione V Relazioni dei prigionieri di guerra con l’esterno

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Sezione VI Rapporti dei prigionieri di guerra con le autoritā

Capitolo I Reclami dei prigionieri di guerra per il regime di cattivitā

Art. 78

Capitolo II Rappresentanti dei prigionieri di guerra

Art. 79

Art. 80

Art. 81

Capitolo III Sanzioni penali e disciplinari

I. Disposizioni generali

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Art. 85

Art. 86

Art. 87

Art. 88

II. Sanzioni disciplinari

Art. 89

Art. 90

Art. 91

Art. 92

Art. 93

Art. 94

Art. 95

Art. 96

Art. 97

Art. 98

III. Azioni giudiziarie

Art. 99

Art. 100

Art. 101

Art. 102

Art. 103

Art. 104

Art. 105

Art. 106

Art. 107

Art. 108

Titolo IV Fine della cattivitā

Sezione I Rimpatrio diretto e ospitalizzazione in paese neutrale

Art. 109

Art. 110

Art. 111

Art. 112

Art. 113

Art. 114

Art. 115

Art. 116

Art. 117

Sezione II Liberazione e rimpatrio dei prigionieri di guerra alla fine delle ostilitā

Art. 118

Art. 119

Sezione III Morte dei prigionieri di guerra

Art. 120

Art. 121

Titolo V Uffici d’informazioni e societā di soccorso concernenti i prigionieri di guerra

Art. 122

Art. 123

Art. 124

Art. 125

Titolo VI Esecuzione della Convenzione

Sezione I Disposizioni generali

Art. 126

Art. 127

Art. 128

Art. 129

Art. 130

Art. 131

Art. 132

Sezione II Disposizioni finali

Art. 133

Art. 134

Art. 135

Art. 136

Art. 137

Art. 138

Art. 139

Art. 140

Art. 141

Art. 142

Art. 143

Allegato I Accordo—tipo
concernente il rimpatrio diretto e l’ospitalizzazione
in paese neutrale dei prigionieri di guerra feriti e malati I. Norme per il rimpatrio diretto
o l’ospitalizzazione in paese neutrale II. Osservazioni generali

Allegato II Regolamento concernente le commissioni sanitarie miste
Allegato III Regolamento concernente i soccorsi collettivi ai prigionieri
di guerra

Allegato IV B. Cartolina di cattura Cartolina di cattura per prigionieri di guerra Agenzia centrale
dei prigionieri di guerra Ginevra C. Cartolina e lettera di corrispondenza Cartolina postale

A

=

rimpatrio diretto

B

=

ospitalizzazione in un paese neutrale

NC

=

nuovo visita da parte della prossima Commissione

Allegato V Regolamento—tipo
per i pagamenti inviati dai prigionieri di guerra
al loro proprio Paese Campo d’applicazione della convenzione


RU 1951 226; FF 1949 II 1181 ediz. ted. 1121 ediz. franc.


1 Il testo originale francese č pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Vedi anche i prot. addiz. I e II dell’8 giu. 1977 (RS 0.518.521/522).
3 RU 1951 173
4 RS 0.518.41


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali