0.518.42
Traduzione1
Convenzione di Ginevra
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra2
Conchiusa a Ginevra il 12 agosto 1949
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19503
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 1950
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 ottobre 1950
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 19294,
hanno convenuto quanto segue:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Capitolo VIII Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo
Art. 46Art. 47
Art. 48
Sezione III Lavoro dei prigionieri di guerra
Art. 49Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Sezione IV Risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra
Art. 58Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Sezione V Relazioni dei prigionieri di guerra con l’esterno
Art. 69Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
II. Sanzioni disciplinari
Art. 89Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
III. Azioni giudiziarie
Art. 99Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Sezione I Rimpatrio diretto e ospitalizzazione in paese neutrale
Art. 109Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Sezione II Liberazione e rimpatrio dei prigionieri di guerra alla fine delle ostilitā
Art. 118Art. 119
Titolo V Uffici d’informazioni e societā di soccorso concernenti i prigionieri di guerra
Art. 122Art. 123
Art. 124
Art. 125
Sezione II Disposizioni finali
Art. 133Art. 134
Art. 135
Art. 136
Art. 137
Art. 138
Art. 139
Art. 140
Art. 141
Art. 142
Art. 143
Allegato I Accordo—tipo
concernente il rimpatrio diretto e l’ospitalizzazione
in paese neutrale dei prigionieri di guerra feriti e malati I. Norme per il rimpatrio diretto
o l’ospitalizzazione in paese neutrale II. Osservazioni generali
Allegato II Regolamento concernente le commissioni sanitarie miste
Allegato III Regolamento concernente i soccorsi collettivi ai prigionieri
di guerra
Allegato IV B. Cartolina di cattura Cartolina di cattura per prigionieri di guerra Agenzia centrale
dei prigionieri di guerra Ginevra C. Cartolina e lettera di corrispondenza Cartolina postale
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A |
= |
rimpatrio diretto |
|
B |
= |
ospitalizzazione in un paese neutrale |
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NC |
= |
nuovo visita da parte della prossima Commissione |
per i pagamenti inviati dai prigionieri di guerra
al loro proprio Paese Campo d’applicazione della convenzione
1 Il testo originale francese č pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Vedi anche i prot. addiz. I e II dell’8 giu. 1977 (RS 0.518.521/522).
3 RU 1951 173
4 RS 0.518.41
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali