Allegato Regolamento
sulle leggi e gli usi della guerra terrestre Sezione I: Dei belligeranti Capitolo I: Chi sia belligerante
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Art. 41
La violazione delle clausole dell’armistizio per opera di privati che agiscano di loro propria iniziativa, conferisce soltanto il diritto di richiedere la punizione dei colpevoli, e, se occorre, un’indennitą per le perdite subite.
Sezione III: Del potere militare sul territorio dello Stato nemico1
1 Nei rapporti fra gli Stati legati da questa Conv. e dalla Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (RS 0.518.51) quest’ultima completa le disposizioni della presente Sezione III, in virtł del suo art. 154.
Stato 11. luglio 2006
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