Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.456

Traduzione1

Convenzione europea
per la protezione degli animali da compagnia

Conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987
Approvata dall’Assemblea federale il 17 giugno 19932
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1994

(Stato 27  settembre 2011)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio dEuropa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri;

riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia;

considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società;

considerando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall’uomo;

considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l’igiene, la salute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali;

considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;

consapevoli delle diverse condizioni che regolano l’acquisto, il mantenimento, l’allevamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia;

consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere;

constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza;

considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Settore di applicazione e attuazione

Capitolo Il Principi per il mantenimento degli animali da compagnia

Art. 3 Principi fondamentali per il benessere degli animali

Art. 4 Mantenimento

Art. 5 Riproduzione

Art. 6 Limiti di età per l’acquisto

Art. 7 Addestramento

Art. 8 Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali

Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

Art. 10 Interventi chirurgici

Art. 11 Uccisione

Capitolo III Misure complementari per gli animali randagi

Art. 12 Riduzione del numero di animali randagi

Art. 13 Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l’uccisione

Capitolo IV Informazione ed istruzione

Art. 14 Programmi di informazione e di istruzione

Capitolo V Consultazioni multilaterali

Art. 15 Consultazioni multilaterali

Capitolo VI Emendamenti

Art. 16 Emendamenti

Capitolo VII Disposizioni finali

Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione

Art. 18 Entrata in vigore

Art. 19 Adesione di Stati non membri

Art. 20 Clausola territoriale

Art. 21 Riserve

Art. 22 Denuncia

Art. 23 Notifiche

Campo d’applicazione il 27 settembre 20113

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Austria

10 agosto

1999

1° marzo

2000

Azerbaigian*

19 ottobre

2007

1° maggio

2008

Belgio

20 dicembre

1991

1° luglio

1992

Bulgaria

20 luglio

2004

1° febbraio

2005

Cipro

  9 dicembre

1993

1° luglio

1994

Danimarca* a

20 ottobre

1992

1° maggio

1993

Finlandia

  2 dicembre

1991

1° luglio

1992

Francia* b

  3 ottobre

2003

1° maggio

2004

Germania*

27 maggio

1991

1° maggio

1992

Grecia

29 aprile

1992

1° novembre

1992

Italia

19 aprile

2011

1° novembre

2011

Lettonia*

22 ottobre

2010

1° maggio

2011

Lituania

19 maggio

2004

1° dicembre

2004

Lussemburgo

25 ottobre

1991

1° maggio

1992

Norvegia

  3 febbraio

1987

1° maggio

1992

Portogallo*

28 giugno

1993

1° gennaio

1994

Repubblica Ceca*

23 settembre

1998

24 marzo

1999

Romania

  6 agosto

2004

1° marzo

2005

Serbia

  2 dicembre

2010

1° luglio

2011

Svezia

14 marzo

1989

1° maggio

1992

Svizzera

  3 novembre

1993

1° giugno

1994

Turchia

28 novembre

2003

1° giugno

2004

*

Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a

Non si applica alle isole Faroe e alla Groenlandia.

b

La Conv. si applica al territorio della Repubblica francese, ad eccezione della Nuova Caledonia, della Polinesia francese e delle terre australi ed antartiche francesi


RU 1994 919; FF 1992 V 778


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 17 giu. 1993 (RU 1994 918).
3 Completa quelli in RU 1994 928, 2002 3504, 2005 3569 e 2011 4559. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 27 settembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali