0.456
Traduzione1
Convenzione europea
per la protezione degli animali da compagnia
Conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987
Approvata dall’Assemblea federale il 17 giugno 19932
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1994
(Stato 27 settembre 2011)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri;
riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia;
considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società;
considerando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall’uomo;
considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l’igiene, la salute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali;
considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;
consapevoli delle diverse condizioni che regolano l’acquisto, il mantenimento, l’allevamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia;
consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere;
constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza;
considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo Il Principi per il mantenimento degli animali da compagnia
Art. 3 Principi fondamentali per il benessere degli animaliArt. 4 Mantenimento
Art. 5 Riproduzione
Art. 6 Limiti di età per l’acquisto
Art. 7 Addestramento
Art. 8 Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali
Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe
Art. 10 Interventi chirurgici
Art. 11 Uccisione
Capitolo III Misure complementari per gli animali randagi
Art. 12 Riduzione del numero di animali randagiArt. 13 Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l’uccisione
Capitolo VII Disposizioni finali
Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazioneArt. 18 Entrata in vigore
Art. 19 Adesione di Stati non membri
Art. 20 Clausola territoriale
Art. 21 Riserve
Art. 22 Denuncia
Art. 23 Notifiche
Campo d’applicazione il 27 settembre 20113
|
Stati partecipanti |
Ratifica |
Entrata in vigore | ||
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Austria |
10 agosto |
1999 |
1° marzo |
2000 |
|
Azerbaigian* |
19 ottobre |
2007 |
1° maggio |
2008 |
|
Belgio |
20 dicembre |
1991 |
1° luglio |
1992 |
|
Bulgaria |
20 luglio |
2004 |
1° febbraio |
2005 |
|
Cipro |
9 dicembre |
1993 |
1° luglio |
1994 |
|
Danimarca* a |
20 ottobre |
1992 |
1° maggio |
1993 |
|
Finlandia |
2 dicembre |
1991 |
1° luglio |
1992 |
|
Francia* b |
3 ottobre |
2003 |
1° maggio |
2004 |
|
Germania* |
27 maggio |
1991 |
1° maggio |
1992 |
|
Grecia |
29 aprile |
1992 |
1° novembre |
1992 |
|
Italia |
19 aprile |
2011 |
1° novembre |
2011 |
|
Lettonia* |
22 ottobre |
2010 |
1° maggio |
2011 |
|
Lituania |
19 maggio |
2004 |
1° dicembre |
2004 |
|
Lussemburgo |
25 ottobre |
1991 |
1° maggio |
1992 |
|
Norvegia |
3 febbraio |
1987 |
1° maggio |
1992 |
|
Portogallo* |
28 giugno |
1993 |
1° gennaio |
1994 |
|
Repubblica Ceca* |
23 settembre |
1998 |
24 marzo |
1999 |
|
Romania |
6 agosto |
2004 |
1° marzo |
2005 |
|
Serbia |
2 dicembre |
2010 |
1° luglio |
2011 |
|
Svezia |
14 marzo |
1989 |
1° maggio |
1992 |
|
Svizzera |
3 novembre |
1993 |
1° giugno |
1994 |
|
Turchia |
28 novembre |
2003 |
1° giugno |
2004 |
|
* |
Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | |||
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a |
Non si applica alle isole Faroe e alla Groenlandia. | |||
|
b |
La Conv. si applica al territorio della Repubblica francese, ad eccezione della Nuova Caledonia, della Polinesia francese e delle terre australi ed antartiche francesi | |||
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 17 giu. 1993 (RU 1994 918).
3 Completa quelli in RU 1994 928, 2002 3504, 2005 3569 e 2011 4559. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).