Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo Il Principi per il mantenimento degli animali da compagnia
< Art. 8 Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali
> Art. 10 Interventi chirurgici

Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

1.  Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:

a)
l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che
b)
la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.

2.  Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:

a)
nel corso di competizioni;
b)
in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell’animale.

Stato 27 settembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali