Capitolo Il Principi per il mantenimento degli animali da compagnia
< Art. 8 Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali
> Art. 10 Interventi chirurgici
Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe
1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:
- a)
- l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che
- b)
- la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.
2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:
- a)
- nel corso di competizioni;
- b)
- in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell’animale.
Stato 27 settembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali