Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo Il Principi per il mantenimento degli animali da compagnia
< Art. 7 Addestramento
> Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

Art. 8 Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali

1.  Qualsiasi persona la quale, all’atto dell’entrata in vigore della Convenzione, pratichi il commercio o l’allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all’Autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.

Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all’Autorità competente.

2.  Questa dichiarazione deve indicare:

a)
le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
b)
la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
c)
una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.

3.  Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:

a)
la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie all’esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un’esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
b)
i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai requisiti di cui all’articolo 4.

4.  L’Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l’Autorità competente raccomanda provvedimenti e vieta l’inizio o il proseguimento dell’attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.

5.  L’Autorità competente deve, conformemente con la legislazione nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.


Stato 27 settembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali