Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.455

Traduzione1

Convenzione
per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi
in Europa

Conchiusa a Berna il 19 settembre 1979

Approvata dall’Assemblea federale l’11 dicembre 19802
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 12 marzo 1981
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1982

(Stato 10  giugno 2010)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Visto che il Consiglio d’Europa si prefigge di attuare un’unione più stretta fra i suoi membri;

Considerata la volontà del Consiglio d’Europa di cooperare con altri Stati nel campo della conservazione della natura;

Riconoscendo che la flora e la fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco che occorre preservare e trasmettere alle generazioni future;

Riconosciuta l’essenziale importanza della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici;

Costatate la rarefazione di numerose specie di flora e fauna selvatiche e la minaccia d’estinzione che grava su talune di loro;

Consci che la conservazione dei biotopi è un elemento essenziale per la protezione e la preservazione della flora e della fauna selvatiche;

Riconoscendo che, nei loro obiettivi e programmi nazionali, i governi dovrebbero tener conto della conservazione della flora e della fauna selvatiche, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;

Consci delle numerose domande d’azione comune di governi e istanze internazionali, segnatamente di quelle della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, del 1972, e dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa;

Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della Conservazione della vita selvatica, le raccomandazioni della Risoluzione numero 2 della seconda Conferenza ministeriale europea sull’ambiente,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Capitolo II Protezione dei biotopi

Art. 4

Capitolo III Conservazione delle specie

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Capitolo IV: Disposizioni particolari per le specie migratrici

Art. 10

Capitolo V: Disposizioni complementari

Art. 11

Art. 12

Capitolo VI: Comitato permanente

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Capitolo VII Emendamenti

Art. 16

Art. 17

Capitolo VIII Composizione delle controversie

Art. 18

Capitolo IX Disposizioni finali

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24 Campo d’applicazione il 10 giugno 2010

Campo d’applicazione il 10 giugno 20103

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

13 gennaio

1999

  1° maggio

1999

Andorra

13 ottobre

2000

  1° febbraio

2001

Armenia

14 aprile

2008

  1° agosto

2008

Austria

  2 maggio

1983

  1° settembre

1983

Azerbaigian

28 marzo

2000 A

  1° luglio

2000

Belgio*

24 agosto

1990

  1° dicembre

1990

Bosnia e Erzegovina

17 novembre

2008

  1° marzo

2008

Bulgaria*

31 gennaio

1991 A

  1° maggio

1991

Burkina Faso

14 giugno

1990 A

  1° ottobre

1990

Ceca, Repubblica*

25 febbraio

1998

  1° giugno

1998

Cipro*

16 maggio

1988

  1° settembre

1988

Croazia*

  3 luglio

2000

  1° novembre

2000

Danimarca* **

  8 settembre

1982

  1° gennaio

1983

Estonia

  3 agosto

1992 A

  1° dicembre

1992

Finlandia* **

  9 dicembre

1985

  1° aprile

1986

Francia* **

26 aprile

1990

  1° agosto

1990

Georgia*

19 novembre

2009

  1° marzo

2010

Germania

13 dicembre

1984

  1° aprile

1985

Grecia**

13 giugno

1983

  1° ottobre

1983

Irlanda

23 aprile

1982

  1° agosto

1982

Islanda* **

17 giugno

1993

  1° ottobre

1993

Italia

11 febbraio

1982

  1° giugno

1982

Lettonia*

23 gennaio

1997

  1° maggio

1997

Liechtenstein

30 ottobre

1980

  1° giugno

1982

Lituania*

  5 settembre

1996

  1° gennaio

1997

Lussemburgo

23 marzo

1982

  1° luglio

1982

Macedonia*

17 dicembre

1998

  1° aprile

1999

Malta * **

26 novembre

1993

1° marzo

1994

Marocco

25 aprile

2001 A

  1° agosto

2001

Moldova

24 maggio

1994 A

  1° settembre

1994

Monaco

  7 febbraio

1994 A

  1° giugno

1994

Montenegro

  1° ottobre

2009

  1° febbraio

2010

Norvegia* **

27 maggio

1986

  1° settembre

1986

Paesi Bassi*

28 ottobre

1980

  1° giugno

1982

Polonia *

13 settembre

1995

1° gennaio

1996

Portogallo

  3 febbraio

1982

  1° giugno

1982

Regno Unito* **

28 maggio

1982

  1° settembre

1982

Akrotiri e Dhekelia

24 ottobre

2001

24 ottobre

2001

Isola di Man

24 agosto

1992

24 agosto

1992

Jersey

25 ottobre

2002

25 ottobre

2002

Romania

18 maggio

1993 A

  1° settembre

1993

Senegal

13 aprile

1987 A

  1° agosto

1987

Serbia

  9 gennaio

2008

  1° maggio

2008

Slovacchia*

23 settembre

1996

  1° gennaio

1997

Slovenia*

29 settembre

1999

  1° gennaio

2000

Spagna*

27 maggio

1986

  1° settembre

1986

Svezia

14 giugno

1983

  1° ottobre

1983

Svizzera

12 marzo

1981

  1° giugno

1982

Tunisia*

12 gennaio

1996 A

  1° maggio

1996

Turchia* **

  2 maggio

1984

  1° settembre

1984

Ucraina*

  5 gennaio

1999

  1° maggio

1999

Ungheria*

16 novembre

1989 A

  1° marzo

1990

Unione europea

  7 maggio

1982

  1° settembre

1982

*

Riserve e dichiarazioni.

**

Obiezioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.


Allegato I Specie di flora assolutamente protette
Allegato II Specie faunistiche assolutamente protette
Allegato III Specie faunistiche protette
Allegato IV Mezzi e metodi di uccisione e di cattura e altre forme di
sfruttamento vietati


 RU 1982 802; FF 1980 III 198


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stessso numero nell’ediz franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 del DF dell’11 dic. 1980 (RU 1982 801).
3 RU 1982 813 2077, 1984 231, 1985 371, 1986 522, 1987 1028, 1989 181, 1990 1301, 1991 1029 1911, 1992 1407, 1994 1741, 1996 727 2582, 2004 4999, 2008 3309 e 2010 3253. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 10 giugno 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali