Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo III Conservazione delle specie
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Art. 9

1.  Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuocia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell’impiego dei mezzi di cui all’articolo 8:

nell’interesse della protezione della flora e della fauna;
per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
nell’interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
a fini di ricerca e d’educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d’allevamento;
per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

2.  Le Parti contraenti sottopongono al Comitato permanente un rapporto biennale sulle deroghe fatte in virtù del paragrafo precedente. Tale rapporto deve menzionare:

le popolazioni che sono o sono state oggetto delle deroghe e, se possibile, il numero degli esemplari implicati;
i mezzi d’uccisione o di cattura autorizzati;
le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono intervenute;
l’autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sono state adempiute e a prendere le decisioni concernenti i mezzi impiegabili, i loro limiti e le persone incaricate dell’esecuzione;
i controlli fatti.

Stato 10 giugno 2010
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