Capitolo IX Disposizioni finali
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Art. 24
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea, ai firmatari della presente Convenzione e a qualsiasi altra Parte contraente:
- a.
- ogni firma;
- b.
- il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
- c.
- ogni data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 19 e 20;
- d.
- qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 13;
- e.
- qualsiasi rapporto allestito in applicazione delle disposizioni dell’articolo 15;
- f.
- qualsiasi emendamento o nuovo allegato accettato conformemente agli articoli 16 e 17 e la data in cui questo emendamento o questo nuovo allegato entra in vigore;
- g.
- ogni dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21;
- h.
- ogni riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 22;
- i.
- il ritiro di qualsiasi riserva effettuata in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 22;
- j.
- qualsiasi notificazione fatta in virtù delle disposizioni dell’articolo 23 e la data in cui la disdetta avrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato e alla Comunità economica europea firmatari, nonché a qualsiasi Stato invitato a firmare la presente Convenzione o ad aderirvi.
(Seguono le firme)