Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo IX Disposizioni finali
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Art. 24

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea, ai firmatari della presente Convenzione e a qualsiasi altra Parte contraente:

a.
ogni firma;
b.
il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
c.
ogni data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 19 e 20;
d.
qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 13;
e.
qualsiasi rapporto allestito in applicazione delle disposizioni dell’articolo 15;
f.
qualsiasi emendamento o nuovo allegato accettato conformemente agli articoli 16 e 17 e la data in cui questo emendamento o questo nuovo allegato entra in vigore;
g.
ogni dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21;
h.
ogni riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 22;
i.
il ritiro di qualsiasi riserva effettuata in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 22;
j.
qualsiasi notificazione fatta in virtù delle disposizioni dell’articolo 23 e la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato e alla Comunità economica europea firmatari, nonché a qualsiasi Stato invitato a firmare la presente Convenzione o ad aderirvi.

(Seguono le firme)


Stato 10 giugno 2010
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