Capitolo I Disposizioni generali
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Art. 2
Le Parti contraenti prendono i provvedimenti necessari per mantenere o adattare la popolazione della flora e della fauna selvatiche a un livello corrispondente in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e dei bisogni delle sottospecie, varietą o forme minacciate a livello locale.
Stato 10 giugno 2010
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