Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo IX Disposizioni finali
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Art. 19

1.  La presente Convenzione č aperta sia alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e di quelli non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, sia alla firma della Comunitā economica europea.

Fino all’entrata in vigore, la presente Convenzione č aperta alla firma anche di qualsiasi altro Stato a tal fine invitato dal Comitato dei Ministri.

La Convenzione č sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2.  La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno dato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3.  La Convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario o della Comunitā economica europea, che esprimessero ulteriormente il loro consenso ad essere vincolati da essa, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di approvazione.


Stato 10 giugno 2010
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