Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo I Disposizioni generali
> Art. 2

Art. 1

1.  Scopo della presente Convenzione è di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, segnatamente delle specie e dei biotopi la cui conservazione richiede la cooperazione di più Stati, e di promuovere tale cooperazione.

2.  Attenzione particolare è rivolta alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate d’estinzione e vulnerabili.


Stato 10 giugno 2010
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