Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.453

Traduzione1

Convenzione
sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Conchiusa a Washington il 3 marzo 1973
Approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 19742
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975

(Stato 24  giugno 2010)

Gli Stati contraenti

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietā un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale č essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale;

Convinti che debbono venir prese misure d’emergenza a questo riguardo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Art. II Principi fondamentali

Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato I

Art. IV Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato II

Art. V Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato III

Art. VI Licenze e certificati

Art. VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio

Art. VIII Misure specifiche

Art. IX Organi di gestione e autoritā scientifiche

Art. X Commercio con gli Stati non contraenti

Art. XI Conferenza delle Parti

Art. XII Segreteria

Art. XIII Misure internazionali

Art. XIV Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali

Art. XV Emendamenti agli Allegati I e II

Art. XVI Allegato III e emendamenti a questo Allegato

Art. XVII Emendamenti alla Convenzione

Art. XVIII Composizione delle controversie

Art. XIX Firma

Art. XX Ratificazione, accettazione, approvazione

Art. XXI Adesione

Art. XXII Entrata in vigore

Art. XXIII Riserve

Art. XXIV Denuncia

Art. XXV Depositario

Allegati I, II e III Fauna Chordata Echinodermata Arthropoda Annelida Mollusca Cnidaria Flora 
Allegato IV Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione Campo d’applicazione della Convenzione il 15 maggio 2009 Campo d’applicazione dell’Emendamento il 15 maggio 2009
Allegato I Riserve FAUNA FLORA
Allegato II Svizzera FAUNA FLORA
Allegato III Svizzera

 RU 1975 1136; FF 1973 II 917


1 Il testo originale francese č pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1975 1134


Stato 24 giugno 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali