0.453
Traduzione1
Convenzione
sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
Conchiusa a Washington il 3 marzo 1973
Approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 19742
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975
(Stato 24 giugno 2010)
Gli Stati contraenti
Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietā un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;
Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche;
Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;
Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale č essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale;
Convinti che debbono venir prese misure d’emergenza a questo riguardo;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. II Principi fondamentali
Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato I
Art. IV Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato II
Art. V Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato III
Art. VI Licenze e certificati
Art. VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio
Art. VIII Misure specifiche
Art. IX Organi di gestione e autoritā scientifiche
Art. X Commercio con gli Stati non contraenti
Art. XI Conferenza delle Parti
Art. XII Segreteria
Art. XIII Misure internazionali
Art. XIV Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali
Art. XV Emendamenti agli Allegati I e II
Art. XVI Allegato III e emendamenti a questo Allegato
Art. XVII Emendamenti alla Convenzione
Art. XVIII Composizione delle controversie
Art. XIX Firma
Art. XX Ratificazione, accettazione, approvazione
Art. XXI Adesione
Art. XXII Entrata in vigore
Art. XXIII Riserve
Art. XXIV Denuncia
Art. XXV Depositario
Allegati I, II e III Fauna Chordata Echinodermata Arthropoda Annelida Mollusca Cnidaria Flora
Allegato IV Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione Campo d’applicazione della Convenzione il 15 maggio 2009 Campo d’applicazione dell’Emendamento il 15 maggio 2009
Allegato I Riserve FAUNA FLORA
Allegato II Svizzera FAUNA FLORA
Allegato III Svizzera
1 Il testo originale francese č pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1975 1134