Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. VIII Misure specifiche
> Art. X Commercio con gli Stati non contraenti

Art. IX Organi di gestione e autorità scientifiche

1.  Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:

a)
uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
b)
una o più autorità scientifiche.

2.  Al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, di accessione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l’indirizzo dell’organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria.

3.  Ogni modifica delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti.

4.  L’organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell’organo di gestione di una Parte, comunicare loro l’impressione dei timbri e dei sigilli da esso utilizzati per autentificare le proprie licenze e i propri certificati.


Stato 24 giugno 2010
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