< Art. XXIV Denuncia
Art. XXV Depositario
1. L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il governo depositario che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati che l’hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione.
2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell’entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia.
3. Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite1.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Washington il tre marzo millenovecentosettantatre.
(Seguono le firme)