Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. I Definizioni
> Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato I

Art. II Principi fondamentali

1.  L’Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor pił a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.

2.  L’Allegato II comprende:

a)
tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
b)
alcune specie necessariamente oggetto d’una regolamentazione, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte nell’Allegato II in applicazione del capoverso a).

3.  L’Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l’impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

4.  Le Parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.


Stato 24 giugno 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali