Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

> Art. II Principi fondamentali

Art. I Definizioni

Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:

a)
«Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
b)
«Esemplare»:
i)
ogni individuo animale o vegetale vivo o morto;
ii)
nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all’Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;
iii)
nel caso di una pianta: per le specie iscritte all’Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;
c)
«Commercio»: l’esportazione, la riesportazione, l’importazione e l’introduzione proveniente dal mare;
d)
«Riesportazione»: l’esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
e)
«Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall’ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
f)
«Autoritą scientifica»: un’autoritą scientifica nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
g)
«Organo di gestione»: un’autoritą amministrativa nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
h)
«Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione č entrata in vigore.

Stato 24 giugno 2010
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