> Art. II Principi fondamentali
Art. I Definizioni
Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:
- a)
- «Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
- b)
- «Esemplare»:
- i)
- ogni individuo animale o vegetale vivo o morto;
- ii)
- nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all’Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;
- iii)
- nel caso di una pianta: per le specie iscritte all’Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;
- c)
- «Commercio»: l’esportazione, la riesportazione, l’importazione e l’introduzione proveniente dal mare;
- d)
- «Riesportazione»: l’esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
- e)
- «Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall’ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
- f)
- «Autoritą scientifica»: un’autoritą scientifica nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
- g)
- «Organo di gestione»: un’autoritą amministrativa nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
- h)
- «Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione č entrata in vigore.
Stato 24 giugno 2010
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