Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.451.431

Traduzione1

Protocollo di Cartagena
sulla biosicurezza relativo alla Convenzione
sulla diversità biologica

Concluso a Montreal il 29 gennaio 2000

Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 20022

Ratificato tramite strumenti depositati dalla Svizzera il 26 marzo 2003

Entrato in vigore per la Svizzera l’11 settembre 2003

(Stato 17  ottobre 2011)

Le Parti al presente Protocollo,

essendo Parti alla Convenzione del 5 giugno 19923 sulla diversità biologica, qui di seguito denominata «la Convenzione»,

ricordando i commi 3 e 4 dell’articolo 19, l’articolo 8g e l’articolo 17 della Convenzione,

ricordando altresì la decisione II/5 del 17 novembre 1995 della Conferenza delle Parti alla Convenzione con la quale si chiede l’elaborazione di un protocollo sulla biosicurezza concernente i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati risultanti dalla biotecnologia moderna che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica, e che prevede in particolare un’appropriata procedura di accordo preliminare dato con cognizione di causa,

riaffermando l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo,

consapevoli del rapido sviluppo della biotecnologia moderna e della crescente preoccupazione manifestata dall’opinione pubblica circa i potenziali effetti negativi sulla diversità biologica, prendendo in considerazione anche i rischi per la salute umana,

riconoscendo che la moderna biotecnologia offre un considerevole potenziale per il benessere dell’umanità purché sviluppata e utilizzata in condizioni di sicurezza soddisfacenti per l’ambiente e la salute umana,

consapevoli altresì dell’importanza fondamentale che i centri di origine e i centri di diversità genetica assumono per l’umanità,

tenendo conto del fatto che molti Paesi, segnatamente i Paesi in via di sviluppo, dispongono di mezzi limitati per far fronte alla natura e alla dimensione dei rischi, noti o presunti, che gli organismi viventi modificati comportano,

considerando che gli accordi sul commercio e quelli sull’ambiente dovrebbero sostenersi reciprocamente in vista di uno sviluppo sostenibile,

sottolineando che il presente Protocollo non potrà essere interpretato come implicante una modifica dei diritti e degli obblighi di una Parte in virtù di altri accordi internazionali vigenti,

considerando che resta inteso che il presente preambolo non intende subordinare il Protocollo ad altri accordi internazionali,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

Art. 2 Disposizioni generali

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Campo d’applicazione

Art. 5 Prodotti farmaceutici

Art. 6 Transito e utilizzazione in sistemi chiusi

Art. 7 Applicazione della procedura di accordo preliminare dato con cognizione di causa

Art. 8 Notificazione

Art. 9 Conferma di ricezione della notificazione

Art. 10 Procedura decisionale

Art. 11 Procedura da seguire per gli organismi viventi modificati destinati a essere utilizzati direttamente per l’alimentazione umana o animale, o a essere trasformati mediante processamento

Art. 12 Esame delle decisioni

Art. 13 Procedura semplificata

Art. 14 Accordi e intese bilaterali, regionali e multilaterali

Art. 15 Valutazione del rischio

Art. 16 Gestione del rischio

Art. 17 Movimenti transfrontalieri non intenzionali e misure di emergenza

Art. 18 Manipolazione, trasporto, imballaggio e identificazione

Art. 19 Autorità nazionali competenti e punti focali nazionali

Art. 20 Scambio d’informazioni e Centro di scambio d’informazioni sulla biosicurezza

Art. 21 Informazioni riservate

Art. 22 Sviluppo delle competenze

Art. 23 Consapevolezza e partecipazione del pubblico

Art. 24 Stati che non sono Parte al protocollo

Art. 25 Movimenti transfrontalieri illeciti

Art. 26 Considerazioni socio-economiche

Art. 27 Responsabilità e risarcimento

Art. 28 Meccanismo di finanziamento e risorse finanziarie

Art. 29 Conferenza delle Parti operante come riunione delle Parti al protocollo

Art. 30 Organi sussidiari

Art. 31 Segretariato

Art. 32 Rapporti con la Convenzione

Art. 33 Monitoraggio ed elaborazione dei rapporti

Art. 34 Adempimento degli obblighi posti dal Protocollo

Art. 35 Valutazione e revisione

Art. 36 Firma

Art. 37 Entrata in vigore

Art. 38 Riserve

Art. 39 Denuncia

Art. 40 Testi autentici

Allegato I
- Informazioni che devono figurare nelle notificazioni da presentare conformemente agli articoli 8, 10...

Allegato II
- Informazioni da fornire per ogni organismo vivente modificato destinato ad essere utilizzato diretta...

Allegato III
- Valutazione del rischio
- Campo d’applicazione il 17 ottobre 2011


RS 2004 579; FF 2001 3658


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2004 577
3 RS 0.451.43


Stato 17 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali