0.451.431
Traduzione1
Protocollo di Cartagena
sulla biosicurezza relativo alla Convenzione
sulla diversità biologica
Concluso a Montreal il 29 gennaio 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 20022
Ratificato tramite strumenti depositati dalla Svizzera il 26 marzo 2003
Entrato in vigore per la Svizzera l’11 settembre 2003
(Stato 17 ottobre 2011)
Le Parti al presente Protocollo,
essendo Parti alla Convenzione del 5 giugno 19923 sulla diversità biologica, qui di seguito denominata «la Convenzione»,
ricordando i commi 3 e 4 dell’articolo 19, l’articolo 8g e l’articolo 17 della Convenzione,
ricordando altresì la decisione II/5 del 17 novembre 1995 della Conferenza delle Parti alla Convenzione con la quale si chiede l’elaborazione di un protocollo sulla biosicurezza concernente i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati risultanti dalla biotecnologia moderna che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica, e che prevede in particolare un’appropriata procedura di accordo preliminare dato con cognizione di causa,
riaffermando l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo,
consapevoli del rapido sviluppo della biotecnologia moderna e della crescente preoccupazione manifestata dall’opinione pubblica circa i potenziali effetti negativi sulla diversità biologica, prendendo in considerazione anche i rischi per la salute umana,
riconoscendo che la moderna biotecnologia offre un considerevole potenziale per il benessere dell’umanità purché sviluppata e utilizzata in condizioni di sicurezza soddisfacenti per l’ambiente e la salute umana,
consapevoli altresì dell’importanza fondamentale che i centri di origine e i centri di diversità genetica assumono per l’umanità,
tenendo conto del fatto che molti Paesi, segnatamente i Paesi in via di sviluppo, dispongono di mezzi limitati per far fronte alla natura e alla dimensione dei rischi, noti o presunti, che gli organismi viventi modificati comportano,
considerando che gli accordi sul commercio e quelli sull’ambiente dovrebbero sostenersi reciprocamente in vista di uno sviluppo sostenibile,
sottolineando che il presente Protocollo non potrà essere interpretato come implicante una modifica dei diritti e degli obblighi di una Parte in virtù di altri accordi internazionali vigenti,
considerando che resta inteso che il presente preambolo non intende subordinare il Protocollo ad altri accordi internazionali,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 2 Disposizioni generali
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Campo d’applicazione
Art. 5 Prodotti farmaceutici
Art. 6 Transito e utilizzazione in sistemi chiusi
Art. 7 Applicazione della procedura di accordo preliminare dato con cognizione di causa
Art. 8 Notificazione
Art. 9 Conferma di ricezione della notificazione
Art. 10 Procedura decisionale
Art. 11 Procedura da seguire per gli organismi viventi modificati destinati a essere utilizzati direttamente per l’alimentazione umana o animale, o a essere trasformati mediante processamento
Art. 12 Esame delle decisioni
Art. 13 Procedura semplificata
Art. 14 Accordi e intese bilaterali, regionali e multilaterali
Art. 15 Valutazione del rischio
Art. 16 Gestione del rischio
Art. 17 Movimenti transfrontalieri non intenzionali e misure di emergenza
Art. 18 Manipolazione, trasporto, imballaggio e identificazione
Art. 19 Autorità nazionali competenti e punti focali nazionali
Art. 20 Scambio d’informazioni e Centro di scambio d’informazioni sulla biosicurezza
Art. 21 Informazioni riservate
Art. 22 Sviluppo delle competenze
Art. 23 Consapevolezza e partecipazione del pubblico
Art. 24 Stati che non sono Parte al protocollo
Art. 25 Movimenti transfrontalieri illeciti
Art. 26 Considerazioni socio-economiche
Art. 27 Responsabilità e risarcimento
Art. 28 Meccanismo di finanziamento e risorse finanziarie
Art. 29 Conferenza delle Parti operante come riunione delle Parti al protocollo
Art. 30 Organi sussidiari
Art. 31 Segretariato
Art. 32 Rapporti con la Convenzione
Art. 33 Monitoraggio ed elaborazione dei rapporti
Art. 34 Adempimento degli obblighi posti dal Protocollo
Art. 35 Valutazione e revisione
Art. 36 Firma
Art. 37 Entrata in vigore
Art. 38 Riserve
Art. 39 Denuncia
Art. 40 Testi autentici
Allegato I
- Informazioni che devono figurare nelle notificazioni da presentare conformemente agli articoli 8, 10...
Allegato II
- Informazioni da fornire per ogni organismo vivente modificato destinato ad essere utilizzato diretta...
Allegato III
- Valutazione del rischio
- Campo d’applicazione il 17 ottobre 2011
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2004 577
3 RS 0.451.43