0.451.43
Traduzione1
Convenzione
sulla diversità biologica
Conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 19942
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 novembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 febbraio 1995
(Stato 13 ottobre 2011)
Preambolo
Le Parti contraenti,
Consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici,
Consapevoli altresì dell’importanza della diversità biologica per l’evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera,
Affermando che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell’umanità,
Ribadendo che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche,
Ribadendo anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell’utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche,
Preoccupate per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune attività umane,
Consapevoli della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici ed istituzionali atti a fornire il know—how di base necessario all’elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione,
Notando che è d’importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte,
Notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l’assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti,
Notando inoltre che l’esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali,
Notando inoltre che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel Paese di origine, hanno anch’essi un ruolo importante da svolgere,
Riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza di molte comunità indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l’opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall’uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica ed all’uso durevole dei suoi componenti,
Riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell’uso durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro attuazione,
Sottolineando l’importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l’uso durevole dei suoi componenti,
Riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potrà avere un’importanza determinante sulla capacità a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica,
Riconoscendo inoltre che sono necessari particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso appropriato alle tecnologie pertinenti,
Notando al riguardo le particolari condizioni dei Paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari,
Riconoscendo che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali,
Riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime fondamentali priorità dei Paesi in via di sviluppo,
Consapevoli che la conservazione e l’uso durevole della diversità biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione,
Notando in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l’umanità,
Desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversità biologica e l’uso durevole dei suoi componenti,
Determinate a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 2 Uso dei termini
Art. 3 Principio
Art. 4 Portata
Art. 5 Cooperazione
Art. 6 Misure generali per la conservazione e l’uso durevole
Art. 7 Individuazione e monitoraggio
Art. 8 Conservazione in situ
Art. 9 Conservazione ex—situ
Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica
Art. 11 Incentivi
Art. 12 Ricerca e formazione
Art. 13 Istruzione e divulgazione al pubblico
Art. 14 Valutazione dell’impatto e minimizzazione degli impatti nocivi
Art. 15 Accesso alle risorse genetiche
Art. 16 Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia
Art. 17 Scambio di informazioni
Art. 18 Cooperazione tecnica e scientifica
Art. 19 Gestione della bio—tecnologia e distribuzione dei suoi benefici
Art. 20 Risorse finanziarie
Art. 21 Meccanismo di finanziamento
Art. 22 Rapporti con altre Convenzioni internazionali
Art. 23 Conferenza delle Parti
Art. 24 Segretariato
Art. 25 Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica
Art. 26 Rapporti
Art. 27 Soluzione delle controversie
Art. 28 Adozione di Protocolli
Art. 29 Emendamento della Convenzione o Protocolli
Art. 30 Adozione ed emendamenti di Annessi
Art. 31 Diritto di voto
Art. 32 Rapporti tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli
Art. 33 Firma
Art. 34 Ratifica, accettazione o approvazione
Art. 35 Adesione
Art. 36 Entrata in vigore
Art. 37 Riserve
Art. 38 Recessi
Art. 39 Accordi finanziari interinali
Art. 40 Accordi di Segretariato interinali
Art. 41 Depositario
Art. 42 Testi autentici
Annesso I
- Individuazione e monitoraggio
Annesso II
- Parte I Arbitrato
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 2 del DF del 28 set. 1994 (RU 1995 1407).