Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 8 Conservazione in situ
> Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica

Art. 9 Conservazione ex—situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ:

a)
adotta provvedimenti per la conservazione ex—situ dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;
b)
installa e mantiene strutture per la conservazione ex—situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;
c)
adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;
d)
regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex—situ in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie in—situ, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;
e)
coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex—situ di cui ai sotto—paragrafi a) a d) precedenti e per l’instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione ex—situ nei Paesi in via di sviluppo.

Stato 13 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali