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Art. 8 Conservazione in situ
Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:
- a)
- istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;
- b)
- sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;
- c)
- regolamenta o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all’interno che all’esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;
- d)
- promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;
- e)
- promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;
- f)
- riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;
- g)
- istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all’uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l’uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell’Uomo;
- h)
- vieta l’introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;
- i)
- fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti;
- j)
- sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l’approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un’equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;
- k)
- sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;
- l)
- qualora sia stato determinato secondo l’articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;
- m)
- coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione in situ descritta nei sotto—paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.
Stato 13 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali