< Art. 3 Principio
> Art. 5 Cooperazione
Art. 4 Portata
Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna Parte contraente:
- a)
- nel caso di componenti della diversitą biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte;
- b)
- nel caso di procedimenti ed attivitą realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia all’interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attivitą e procedimenti si manifestano.
Stato 13 ottobre 2011
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