< Art. 2 Uso dei termini
> Art. 4 Portata
Art. 3 Principio
In conformitą con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformitą con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attivitą esercitate nell’ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale.
Stato 13 ottobre 2011
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