Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 25 Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica

1.  Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica č qui di seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari una consulenza tempestiva connessa all’attuazione della presente Convenzione. Questo organo sarą aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sarą multidisciplinare. Esso includerą i rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente. Esso farą regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2.  Sotto la guida ed in conformitą con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo:

a)
fornirą valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversitą biologica;
b)
predisporrą valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformitą con le disposizioni della presente Convenzione;
c)
individuerą tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell’arte, e know how relativo alla conservazione ed all’uso sostenibile della diversitą biologica e consiglierą sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie;
d)
fornirą consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo connessi alla conservazione ed all’uso sostenibile della diversitą biologica;
e)
risponderą alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari.

3.  Le funzioni, il regolamento interno, l’organizzazione ed il funzionamento di questo organo potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti.


Stato 13 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali