Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 1 Obiettivi
> Art. 3 Principio

Art. 2 Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

L’espressione «biotecnologia» significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico.

L’espressione «condizioni in situ» significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli ecosistemi e negli habitat naturali e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L’espressione «conservazione ex situ» significa la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale.

L’espressione «conservazione in situ» significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale e, nel caso di specie addomesticate e coltivate, nell’ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L’espressione «diversità biologica» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.

L’espressione «ecosistema» significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro—organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono un’unità funzionale.

L’espressione «specie addomesticata o coltivata» significa le specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall’uomo per far fronte alle sue esigenze.

L’espressione «habitat» significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.

L’espressione «materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell’eredità.

L’espressione «organizzazione regionale di integrazione economica» significa un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito competenza su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare, approvare detta Convenzione o ad aderirvi.

L’espressione «Paese di origine delle risorse genetiche» significa il Paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni in situ.

L’espressione «Paese fornitore di risorse genetiche» significa il Paese che fornisce risorse genetiche estratte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso fonti in situ, originarie o meno di tale Paese.

L’espressione «risorse biologiche» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l’umanità.

L’espressione «risorse genetiche» significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale.

L’espressione «tecnologia» include la biotecnologia.

L’espressione «uso durevole» significa l’uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

L’espressione «zona tutelata» significa un’area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.


Stato 13 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali