Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

> Art. 2 Uso dei termini

Art. 1 Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione, da perseguire in conformitą con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversitą biologica, l’uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.


Stato 13 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali