0.451.1
Traduzione1
Convenzione delle Nazioni Unite
sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi
gravemente colpiti dalla siccità e/o
dalla desertificazione, in particolare in Africa
Conclusa a Parigi il 17 giugno 1994
Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19952
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 gennaio 1996
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 dicembre 1996
(Stato 26 gennaio 2011)
Le Parti della presente Convenzione,
affermando che gli esseri umani nelle zone colpite o minacciate sono al centro delle preoccupazioni nella lotta contro la desertificazione e per l’attenuazione degli effetti della siccità,
ribadendo la viva preoccupazione suscitata nella comunità internazionale, compresi gli Stati e le organizzazioni internazionali, dalle conseguenze nefaste della desertificazione e della siccità,
coscienti che le zone aride, semi-aride e subumide secche considerate nel loro insieme costituiscono una parte importante delle terre emerse del globo, nonché l’habitat e la fonte di sussistenza di gran parte della popolazione mondiale,
riconoscendo che la desertificazione e la siccità costituiscono un problema di dimensione mondiale poiché colpiscono tutte le regioni del mondo e che un’azione comune da parte della comunità internazionale s’impone per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccità,
notando la forte proporzione di Paesi in sviluppo, in particolare di Paesi meno progrediti, tra quelli gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, e le conseguenze particolarmente tragiche di questi fenomeni in Africa,
notando anche che la desertificazione è provocata da interazioni complesse tra fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici,
considerando gli effetti del commercio e di alcuni aspetti pertinenti delle relazioni economiche internazionali sulla capacità dei Paesi colpiti di lottare in modo efficace contro la desertificazione,
coscienti che una crescita economica durevole, lo sviluppo sociale e l’eliminazione della povertà costituiscono delle priorità per i Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, e sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di durevolezza,
ricordando che la desertificazione e la siccità compromettono lo sviluppo soste-nibile vista la correlazione esistente tra questi fenomeni e importanti problemi sociali come la povertà, una inadatta situazione sanitaria e nutrizionale e l’insicurezza alimentare, nonché quelli risultanti da migrazioni, spostamenti di popolazioni e dinamiche demografiche,
apprezzando l’importanza degli sforzi che gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno profuso in passato per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, e dell’esperienza acquisita in materia, segnatamente nell’ambito dell’attuazione del piano d’azione per lottare contro la desertificazione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla desertificazione nel 1977,
coscienti che, nonostante gli sforzi profusi in passato, i progressi registrati nella lotta contro la desertificazione e nell’attenuazione degli effetti della siccità sono stati deludenti e che un nuovo approccio più efficace è necessario a tutti i livelli nel quadro di uno sviluppo sostenibile,
riconoscendo la validità e la pertinenza delle decisioni adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, e in particolare del programma Agenda 21 e del suo capitolo 12, che forniscono una base per la lotta contro la desertificazione,
ribadendo in questo contesto gli impegni assunti dai Paesi sviluppati, quali formulati nel capitolo 33 paragrafo 13 di Agenda 21,
ricordando la Risoluzione 47/188 dell’Assemblea generale, e in particolare la priorità che essa ha assegnato all’Africa, e tutte le altre risoluzioni, decisioni e programmi pertinenti delle Nazioni Unite concernenti la desertificazione e la siccità, nonché le dichiarazioni pertinenti dei Paesi africani e quelle dei Paesi di altre regioni,
ribadendo la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo che nel suo Principio 2 afferma che in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite3 e dei principi di diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro proprie risorse secondo la loro politica in materia ambientale e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate nel limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non provochino danni ambientali in altri Stati o in zone non sottostanti ad alcuna giurisdizione nazionale,
riconoscendo che i governi nazionali svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro la desertificazione e nell’attenuazione degli effetti della siccità e che i progressi in questo campo dipendono dall’attuazione, nelle zone interessate, di programmi d’azione a livello locale,
riconoscendo pure l’importanza e la necessità di una cooperazione internazionale e di una compartecipazione nella lotta contro la desertificazione e nell’attenuazione degli effetti della siccità,
riconoscendo inoltre l’importanza di fornire ai Paesi in sviluppo colpiti, in particolare in Africa, mezzi efficaci, segnatamente risorse finanziarie importanti, compresi fondi nuovi e supplementari nonché un accesso alla tecnologia, senza di che risulterà loro difficile adempiere pienamente gli obblighi imposti dalla presente Convenzione,
preoccupati dagli effetti della desertificazione e della siccità sui Paesi colpiti d’Asia centrale e della Transcaucasia,
sottolineando il ruolo importante svolto dalle donne nelle regioni colpite dalla desertificazione e/o dalla siccità, in particolare nelle zone rurali dei Paesi in sviluppo, e l’importanza di una totale partecipazione sia degli uomini sia delle donne a tutti i livelli ai programmi di lotta contro la desertificazione e d’attenuazione degli effetti della siccità,
insistendo sul ruolo speciale svolto dalle organizzazioni non governative e da altre grandi collettività nei programmi di lotta contro la desertificazione e d’attenuazione degli effetti della siccità,
avendo presente i rapporti tra la desertificazione e altri problemi ambientali di dimensione mondiale ai quali la comunità internazionale e le comunità nazionali devono far fronte,
avendo pure presente il contributo che la lotta contro la desertificazione può fornire per raggiungere gli obiettivi della Convenzione-quadro del 9 maggio 19924 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della Convenzione del 5 giugno 19925 sulla diversità biologica e di altre convenzioni connesse relative all’ambiente,
ritenendo che le strategie di lotta contro la desertificazione e per l’attenuazione degli effetti della siccità saranno più efficaci se poggiano su un’osservazione sistematica seria e su conoscenze scientifiche rigorose, e se sono continuamente riesaminate,
riconoscendo il bisogno urgente di migliorare l’efficacia e il coordinamento della cooperazione internazionale per facilitare l’attuazione di piani e priorità nazionali,
risolute a prendere misure adeguate per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità, nell’interesse delle generazioni presenti e future,
hanno convenuto quanto segue:
Parte seconda Disposizioni generali
Art. 4 Obblighi generaliArt. 5 Obblighi dei Paesi Parte colpiti
Art. 6 Obblighi dei Paesi Parte sviluppati
Art. 7 Priorità all’Africa
Art. 8 Relazioni con altre convenzioni
Parte terza Programmi d’azione, cooperazione scientifica e tecnica e misure d’appoggio
Sezione 1: Programmi d’azione
Art. 9 Approccio generaleArt. 10 Programmi d’azione nazionali
Art. 11 Programmi d’azione subregionali e regionali
Art. 12 Cooperazione internazionale
Art. 13 Sostegno all’elaborazione e all’attuazione dei programmi d’azione
Art. 14 Coordinamento ai livelli dell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi d’azione
Art. 15 Allegati concernenti l’attuazione a livello regionale
Sezione 2: Cooperazione scientifica e tecnica
Art. 16 Raccolta, analisi e scambio d’informazioniArt. 17 Ricerca-sviluppo
Art. 18 Trasferimento, acquisizione, adattamento e approntamento di tecnologie
Parte quarta Istituzioni
Art. 22 Conferenza delle PartiArt. 23 Segretariato permanente
Art. 24 Comitato della scienza e della tecnologia
Art. 25 Costituzione di una rete d’istituzioni, d’organismi e di organi esistenti
Parte quinta Procedure
Art. 26 Comunicazione d’informazioniArt. 27 Misure da adottare per disciplinare le questioni concernenti l’attuazione della Convenzione
Art. 28 Composizione delle controversie
Art. 29 Statuto degli allegati
Art. 30 Emendamenti alla Convenzione
Art. 31 Adozione e emendamenti di allegati
Art. 32 Diritto di voto
Parte sesta Disposizioni finali
Art. 33 FirmaArt. 34 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
Art. 35 Disposizioni provvisorie
Art. 36 Entrata in vigore
Art. 37 Riserve
Art. 38 Denuncia
Art. 39 Depositario
Art. 40 Testi autentici
Allegato I Allegato concernente l’attuazione a livello regionale per l’Africa
Allegato II Allegato concernente l’attuazione a livello regionale per l’Asia
Allegato III Allegato concernente l’attuazione a livello regionale
per l’America latina e i Caraibi
Allegato IV Allegato concernente l’attuazione a livello regionale
per il Mediterraneo settentrionale
1 Il testo originale franc. è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2003 787
3 RS 0.120; FF 2001 1135
4 RS 0.814.01
5 RS 0.451.43