Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda Disposizioni generali
< Art. 3 Principi
> Art. 5 Obblighi dei Paesi Parte colpiti

Art. 4 Obblighi generali

1.  Le Parti adempiono gli obblighi loro imposti dalla presente Convenzione, individualmente o congiuntamente, mediante accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri oppure grazie alla combinazione di questi differenti tipi di accordi, secondo quanto conviene, ponendo l’accento sulla necessità di coordinare gli sforzi e di mettere a punto una strategia a lungo termine coerente a tutti i livelli.

2.  Per raggiungere l’obiettivo della presente Convenzione, le Parti:

a)
adottano un approccio integrato vertente sugli aspetti fisici, biologici e socio-economici della desertificazione e della siccità;
b)
prestano debitamente attenzione, in seno ad organi internazionali e regionali competenti, alla situazione dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, dal punto di vista degli scambi internazionali, degli accordi di commercializzazione e d’indebitamento, al fine di creare un contesto economico internazionale propizio, suscettibile di promuovere uno sviluppo sostenibile;
c)
integrano le strategie d’eliminazione della povertà nell’azione condotta per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccità;
d)
incoraggiano la cooperazione tra i Paesi colpiti, Parti della presente Convenzione, negli ambiti della protezione dell’ambiente e della conservazione delle risorse in terre e in acqua che hanno un nesso con la desertificazione e la siccità;
e)
rafforzano la cooperazione subregionale, regionale ed internazionale;
f)
cooperano in seno ad organizzazioni intergovernative competenti;
g)
stabiliscono meccanismi istituzionali, se è il caso, tenendo presente la necessità di evitare doppioni; e
h)
promuovono il ricorso a meccanismi e accordi finanziari multilaterali e bilaterali esistenti che mobilitano e devolvono risorse finanziarie importanti ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, per aiutarli a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità.

3.  I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, possono pretendere un aiuto per applicare la Convenzione,


Stato 26 gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali