Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quinta Procedure
< Art. 28 Composizione delle controversie
> Art. 30 Emendamenti alla Convenzione

Art. 29 Statuto degli allegati

1.  Gli allegati sono parte integrante della Convenzione e, salvo esplicite disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione rinvia ugualmente ai suoi allegati.

2.  Le Parti interpretano le disposizioni degli allegati in modo conforme ai diritti e agli obblighi loro imposti in virtù degli articoli della presente Convenzione.


Stato 26 gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali