Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza Programmi d’azione, cooperazione scientifica e tecnica e misure d’appoggio
Sezione 3: Misure di sostegno
< Art. 18 Trasferimento, acquisizione, adattamento e approntamento di tecnologie
> Art. 20 Risorse finanziarie

Art. 19 Rafforzamento delle capacità, educazione e sensibilizzazione del pubblico

1.  Le Parti riconoscono l’importanza del rafforzamento delle capacità – ovverosia del rafforzamento delle istituzioni, della formazione e dello sviluppo delle attitudini locali e nazionali pertinenti – per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità. Si adoperano per promuovere, secondo quanto conviene, il rafforzamento delle capacità:

a)
grazie a una piena partecipazione della popolazione locale a tutti i livelli, in particolare a livello locale, specialmente delle donne e dei giovani, con la cooperazione di organizzazioni non governative e locali;
b)
rafforzando le capacità di formazione e di ricerca a livello nazionale nel campo della desertificazione e della siccità;
c)
creando servizi di sostegno a di volgarizzazione, e/o rafforzandoli, per una diffusione più efficace delle tecnologie e dei metodi pertinenti, istruendo volgarizzatori e membri delle organizzazioni rurali ai metodi partecipativi della conservazione e dell’utilizzazione durevole delle risorse naturali;
d)
incoraggiando l’utilizzazione e la diffusione delle conoscenze, capacità operative e pratiche delle popolazioni locali nell’ambito dei programmi di cooperazione tecnica, ogni volta ciò sia possibile;
e)
adattando se necessario le tecnologie ecologicamente razionali e i metodi tradizionali d’agricoltura e di pastorizia pertinenti alle condizioni socio-economiche moderne;
f)
fornendo un’istruzione appropriata relativa all’utilizzazione delle fonti energetiche sostitutive, in particolare delle fonti energetiche rinnovabili, e fornendo debite tecnologie al fine, segnatamente, di ridurre la dipendenza nei riguardi della legna da ardere;
g)
grazie alla cooperazione, come hanno convenuto di comune intesa, in vista di rafforzare la capacità dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, di stabilire ed eseguire programmi nell’ambito della raccolta, dell’analisi e dello scambio d’informazioni, in applicazione dell’articolo16;
h)
grazie a formule innovatrici destinate a promuovere nuovi mezzi d’esistenza, compresa l’istruzione per acquisire nuove qualifiche;
i)
formando persone capaci di decidere e di gestire nonché personale incaricato della raccolta e dell’analisi di dati, della diffusione e dell’impiego delle informazioni concernenti la siccità fornite dai sistemi di allarme precoce, e della produzione alimentare;
j)
grazie ad un migliore funzionamento delle istituzioni e dei quadri giuridici nazionali esistenti e, se necessario, grazie alla creazione di nuove istituzioni e di nuovi quadri nonché al rafforzamento della pianificazione delle strategie e della gestione; e
k)
mediante programmi di scambio di personale destinati a rafforzare le capacità nei Paesi Parte colpiti grazie ad un processo interattivo di apprendimento e di studio a lungo termine.

2.  I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, effettuano, in cooperazione con le altre Parti e le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, secondo quanto conviene, un esame pluridisciplinare delle capacità e installazioni disponibili a livello locale e nazionale, e delle possibilità di rafforzarle.

3.  Le Parti cooperano tra loro e per il tramite delle organizzazioni intergovernative competenti, nonché con organizzazioni non governative, per intraprendere e sostenere programmi di sensibilizzazione e d’educazione del pubblico nei Paesi Parte colpiti e, se è il caso, nei Paesi Parte non colpiti ai fine di far meglio capire quali sono le cause e gli effetti della desertificazione e della siccità e quanto sia importante raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione. A tal fine esse:

a)
organizzano campagne di sensibilizzazione destinate al grande pubblico;
b)
si adoperano per promuovere in modo permanente l’accesso del pubblico alle informazioni pertinenti, nonché un’ampia partecipazione di quest’ultimo alle attività educative e di sensibilizzazione;
c)
promuovono la creazione di associazioni che contribuiscono a sensibilizzare il pubblico;
d)
approntano e scambiano materiale educativo e di sensibilizzazione del pubblico, possibilmente nelle lingue locali, scambiano e distaccano esperti per istruire il personale dei Paesi in sviluppo colpiti, Parli della presente Convenzione, all’attuazione di programmi educativi e di sensibilizzazione, e traggono pienamente profitto dal materiale educativo disponibile negli organismi internazionali competenti;
e)
valutano i bisogni in materia di educazione nelle zone colpite, elaborano programmi scolastici appropriati e sviluppano a seconda dei bisogni programmi educativi e d’alfabetizzazione degli adulti e le possibilità offerte a ciascuno, in particolare alle ragazze e alle donne, per identificare, conservare nonché utilizzare e gestire durevolmente le risorse naturali delle zone colpite; e
f)
elaborano programmi partecipativi pluridisciplinari che integrano la sensibilizzazione ai problemi di desertificazione e di siccità nei sistemi d’educazione e nei programmi d’insegnamento extrascolastici, d’istruzione degli adulti, di tele-insegnamento e di insegnamento pratico.

4.  La Conferenza delle Parti costituisce e/o rafforza reti di centri regionali d’educazione e di formazione per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità. Queste reti sono coordinate da un’istituzione creata o designata a questo effetto al fine di istruire il personale scientifico, tecnico e di gestione e di rafforzare le istituzioni incaricate dell’educazione e dell’istruzione nei Paesi Parte colpiti, ove occorra, per l’armonizzazione dei programmi e l’organizzazione di scambi di esperienze tra tali istituzioni. Queste reti cooperano strettamente con le organizzazioni intergovernative e non governative competenti, per evitare doppioni.


Stato 26 gennaio 2011
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