Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Introduzione
> Art. 2 Obiettivo

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a)
il termine «desertificazione» designa il degrado delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attività umane;
b)
l’espressione «lotta contro la desertificazione» designa le attività connesse alla valorizzazione integrata delle terre nelle zone aride, semi-aride e subumide secche, in vista di uno sviluppo sostenibile e intese a:
i)
prevenire e/o ridurre il degrado delle terre,
ii)
ripristinare le terre parzialmente degradate e
iii)
restaurare le terre desertificate;
c)
il termine «siccità» designa il fenomeno naturale che si produce allorché le precipitazioni sono state sensibilmente inferiori ai livelli normalmente registrati e che provoca gravi squilibri idrologici recanti pregiudizio al sistema di produzione delle risorse terree;
d)
l’espressione «attenuazione degli effetti della siccità» designa le attività connesse alla previsione della siccità e miranti a ridurre la vulnerabilità della società e dei sistemi naturali di fronte alla siccità nel quadro della lotta contro la desertificazione;
e)
il termine «terre» designa il sistema bioproduttivo terrestre comprendente il suolo, i vegetali, gli altri esseri viventi e i fenomeni ecologici e idrologici che si producono all’interno di questo sistema;
f)
l’espressione «degrado delle terre» designa la diminuzione o la scomparsa, nelle zone aride, semi-aride e subumide secche, della produttività biologica o economica e della complessità delle terre coltivate non irrigate, delle terre coltivate irrigate, dei percorsi, dei pascoli, delle foreste o delle superfici boschive in seguito all’utilizzazione delle terre o di uno o più fenomeni, segnatamente di fenomeni dovuti all’attività dell’uomo e ai suoi modi d’insediamento, tra i quali:
i)
l’erosione del suolo provocata dal vento e/o dall’acqua,
ii)
il deterioramento delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche o economiche dei suoli, e
iii)
la scomparsa a lungo termine della vegetazione naturale;
g)
l’espressione «zone aride, semi-aride e subumide secche» designa le zone, escluse le zone artiche ed antartiche, nelle quali il rapporto tra le precipitazioni annuali e l’evapotraspirazione possibile si situa in un intervallo tra 0,05 e 0,65;
h)
l’espressione «zone colpite» designa le zone aride, semi-aride e/o subumide secche colpite o minacciate dalla desertificazione;
i)
l’espressione «Paesi colpiti» designa i Paesi in cui la totalità o una parte delle terre sono colpite;
j)
l’espressione «organizzazione d’integrazione economica regionale» designa un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che ha competenza per quanto attiene alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente abilitata, secondo le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la Convenzione o ad aderirvi;
k)
l’espressione «Paesi sviluppati Parte» designa i Paesi sviluppati Parte e le organizzazioni d’integrazione economica regionale composte di Paesi sviluppati.

Stato 26 gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali