Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.441.1

Traduzione1

Convenzione-quadro
per la protezione delle minoranze nazionali

Conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995

Approvata dall’Assemblea federale il 21 settembre 19982

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 ottobre 1998

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999

(Stato 31  ottobre 2006)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione-quadro,

considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;

considerando che uno dei mezzi di realizzare tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;

risoluti a proteggere l’esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori;

considerando che gli sconvolgimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica ed alla pace del continente;

considerando che una società pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;

considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per permettere alla diversità culturale di essere una fonte, oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;

considerando che lo sviluppo di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si fonda anche su di una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali rispettose della costituzione e dell’integrità territoriale di ogni Stato;

tenendo in considerazione la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali3 ed i suoi Protocolli4;

tenendo in considerazione gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, specialmente quello di Copenaghen del 29 giugno 1990;

risoluti a definire i principi da rispettare e le obbligazioni che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri e agli altri Stati che diverranno Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime nel rispetto del primato del diritto, dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale;

essendo decisi a realizzare i principi enunciati nella presente Convenzione-quadro a mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Titolo II

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Titolo III

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Titolo IV

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Titolo V

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32 Campo d'applicazione il 12 settembre 2006

Campo d'applicazione il 12 settembre 20065

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

28 settembre

1999

  1° gennaio

2000

Armenia

20 luglio

1998

  1° novembre

1998

Austria*

31 marzo

1998

  1° luglio

1998

Azerbaigian*

26 giugno

2000 A

  1° ottobre

2000

Bosnia e Erzegovina

24 febbraio

2000 A

  1° giugno

2000

Bulgaria*

  7 maggio

1999

  1° settembre

1999

Cipro

  4 giugno

1996

  1° febbraio

1998

Croazia

11 ottobre

1997

  1° febbraio

1998

Danimarca*

22 settembre

1997

  1° febbraio

1998

Estonia*

  6 gennaio

1997

  1° febbraio

1998

Finlandia

  3 ottobre

1997

  1° febbraio

1998

Georgia

22 dicembre

2005

  1° aprile

2006

Germania*

10 settembre

1997

  1° febbraio

1998

Irlanda

  7 maggio

1999

  1° settembre

1999

Italia

  3 novembre

1997

  1° marzo

1998

Lettonia*

  6 giugno

2005

  1° ottobre

2005

Liechtenstein*

18 novembre

1997

  1° marzo

1998

Lituania

23 marzo

2000

  1° luglio

2000

Macedonia*

10 aprile

1997

  1° febbraio

1998

Malta*

10 febbraio

1998

  1° giugno

1998

Moldova

20 novembre

1996

  1° febbraio

1998

Montenegro

11 maggio

2001 A

  6 giugno

2006

Norvegia

17 marzo

1999

  1° luglio

1999

Paesi Bassi* a

16 febbraio

2005

  1° giugno

2005

Polonia*

20 dicembre

2000

  1° aprile

2001

Regno Unito

15 gennaio

1998

  1° maggio

1998

Repubblica Ceca

18 dicembre

1997

  1° aprile

1998

Romania

11 maggio

1995

  1° febbraio

1998

Russia*

21 agosto

1998

  1° dicembre

1998

San Marino

  5 dicembre

1996

  1° febbraio

1998

Serbia

11 maggio

2001 A

  1° settembre

2001

Slovacchia

14 settembre

1995

  1° febbraio

1998

Slovenia*

25 marzo

1998

  1° luglio

1998

Spagna

  1° settembre

1995

  1° febbraio

1998

Svezia*

  9 febbraio

2000

  1° giugno

2000

Svizzera*

21 ottobre

1998

  1° febbraio

1999

Ucraina

26 gennaio

1998

  1° maggio

1998

Ungheria

25 settembre

1995

  1° febbraio

1998

*
Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Per il Regno in Europa.

Dichiarazioni

Svizzera

La Svizzera dichiara che in Svizzera costituiscono minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-quadro i gruppi di persone numericamente inferiori al resto della popolazione del Paese o di un Cantone, sono di nazionalità svizzera, mantengono legami antichi, solidi e duraturi con la Svizzera e sono animati dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la loro identità comune, principalmente la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua.

La Svizzera dichiara che le disposizioni della Convenzione-quadro in merito all’uso della lingua nei rapporti tra singoli e autorità amministrative sono applicabili senza pregiudicare i principi osservati dalla Confederazione e dai Cantoni nella determinazione delle lingue ufficiali.


 RU 2002 2630; FF 1998 903


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2002 2629
3 RS 0.101
4 RS 0.101.06/.07/.09
5 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).


Stato 31 ottobre 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali