Sezione III: Principi fondamentali per la valutazione delle qualifiche
< Art. III.4
> Art. IV.1
Art. III.5
Le decisioni di riconoscimento sono adottate entro un lasso di tempo ragionevole, precisato antecedentemente dall’autorità competente in materia di riconoscimento, a partire dal momento in cui tutte le informazioni necessarie all’esame della domanda sono state fornite. In caso di decisione negativa, vengono espressi i motivi del rifiuto ed il richiedente è informato delle misure che potrebbe adottare in vista di un riconoscimento futuro. In caso di decisione negativa o di mancanza di decisione, il richiedente può fare appello circa la decisione entro un margine di tempo ragionevole.
Stato 1° ottobre 2007
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali