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Art. 9
1. Una domanda d’estradizione concernente il presunto autore del reato presentata in virtù della presente Convenzione verrà respinta se lo Stato richiesto ha validi motivi per ritenere:
- a)
- che la domanda d’estradizione relativa a un reato previsto all’articolo 1 è stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona in considerazione della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle sue opinioni politiche, oppure
- b)
- che la posizione di questa persona rischia di essere aggavata:
- i)
- per una qualsiasi delle ragioni enunciate al capoverso a) del presente paragrafo, oppure
- ii)
- a causa del fatto che le competenti autorità dello Stato abilitato a esercitare i diritti di protezione non possono comunicare con questa persona.
2. Per quanto concerne i reati definiti nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati e accordi d’estradizione applicabili tra Stati contraenti sono modificate nei rapporti tra questi Stati contraenti nella misura in cui esse siano incompatibili con la presente Convenzione.
Stato 19 luglio 2010
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