< Art. 18
> Art. 20 Campo d’applicazione il 19 luglio 2010 Dichiarazione
Art. 19
1. Ogni Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denunzia produrrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione sarà ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Stato 19 luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali