> Art. 2
Art. 1
1. Commette il reato di presa d’ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque s’impadronisce di una persona (in seguito denominata «ostaggio») o comunque la detiene e minaccia di ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla al fine di costringere un terzo, segnatamente uno Stato, un’organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica oppure un gruppo di persone, a compiere qualsivoglia atto o ad astenersene in quanto condizione esplicita o implicita della liberazione dell’ostaggio.
2. Si rende ugualmente colpevole di un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque:
- a)
- tenta di commettere un atto di presa d’ostaggi, oppure
- b)
- si rende complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di presa d’ostaggi.
Stato 19 luglio 2010
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