< Art. XII
> Art. XIV
Art. XIII
Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell’articolo XI.
La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Stato 25 gennaio 2012
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