Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.274.132

Traduzione1

Convenzione

sull’assunzione all’estero delle prove
in materia civile o commerciale

(Stato 31  ottobre 2011)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

desiderando facilitare la trasmissione e l’esecuzione delle Commissioni rogatorie nonché promuovere l’armonizzazione dei diversi metodi che utilizzano a tali fini,

desiderando migliorare l’efficacia della cooperazione giudiziaria reciproca in materia civile o commerciale,

hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I: Commissioni rogatorie

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Capitolo II: Ottenimento di prove da parte di agenti diplomatici o consolari e da parte di commissari

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Capitolo III: Disposizioni generali

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42 Campo d’applicazione 31 ottobre 2011 Riserve e dichiarazioni

Campo d’applicazione 31 ottobre 20112

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania* a

16 luglio

2010 A

22 novembre

2011

Argentina* a

  8 maggio

1987 A

13 gennaio

1995

Australia* a

23 ottobre

1992 A

13 gennaio

1995

Barbados a

  5 marzo

1981 A

13 gennaio

1995

Belarus* a

  7 agosto

2001 A

12 marzo

2002

Bosnia ed Erzegovina

16 giugno

2008 A

23 novembre

2009

Bulgaria* a

23 novembre

1999 A

12 marzo

2002

Ceca, Repubblica*

28 gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cina* a

  8 dicembre

1997 A

12 marzo

2002

Hong Kong* b

16 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao* c

16 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro* a

13 gennaio

1983 A

13 gennaio

1995

Corea del Sud* a

14 dicembre

2009 A

22 novembre

2011

Croazia* a

  1° ottobre

2009 A

22 novembre

2011

Danimarca*

20 giugno

1972

  7 ottobre

1972

Estonia* a

  2 febbraio

1996 A

11 luglio

1998

Finlandia*

  7 aprile

1976

  6 giugno

1976

Francia*

  7 agosto

1974

  6 ottobre

1974

Germania*

27 aprile

1979

26 giugno

1979

Grecia*

18 gennaio

2005

19 marzo

2005

India* a

  7 febbraio

2007 A

23 novembre

2009

Islanda* a

10 novembre

2008 A

23 novembre

2009

Israele*

19 luglio

1979

17 settembre

1979

Italia*

22 giugno

1982

21 agosto

1982

Kuwait*

  8 maggio

2002 A

11 novembre

2005

Lettonia* a

28 marzo

1995 A

11 luglio

1998

Liechtenstein* a

12 novembre

2008 A

23 novembre

2009

Lituania* a

  2 agosto

2000 A

12 marzo

2002

Lussemburgo*

26 luglio

1977

24 settembre

1977

Malta* a

24 febbraio

2011 A

22 novembre

2011

Maroccoa

24 marzo

2011 A

22 novembre

2011

Messico* a

27 luglio

1989 A

13 gennaio

1995

Monaco* a

17 gennaio

1986 A

13 gennaio

1995

Norvegia*

  3 agosto

1972

  7 ottobre

1972

Paesi Bassi*

  8 aprile

1981

  7 giugno

1981

Aruba*

28 maggio

1986

27 luglio

1986

Polonia* a

13 febbraio

1996 A

11 luglio

1998

Portogallo*

12 marzo

1975

11 maggio

1975

Regno Unito*

16 luglio

1976

14 settembre

1976

Akrotiri e Dhekelia*

25 giugno

1979 A

24 agosto

1979

Anguilla*

  3 luglio

1986 A

1° settembre

1986

Gibilterra*

21 novembre

1978 A

20 gennaio

1979

Guernesey*

19 novembre

1985 A

18 gennaio

1986

Isola di Man*

16 aprile

1980 A

15 giugno

1980

Isole Caimane*

16 settembre

1980 A

15 novembre

1980

Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)*

26 novembre

1979 A

25 gennaio

1980

Jersey*

  6 gennaio

1987 A

  7 marzo

1987

Romania* a

21 agosto

2003 A

11 novembre

2005

Russiaa

1° maggio

2001 A

12 marzo

2002

Seicelle* a

  7 gennaio

2004 A

11 novembre

2005

Serbia* a

  2 luglio

2010 A

22 novembre

2011

Singapore* a

27 ottobre

1978 A

13 gennaio

1995

Slovacchia*

26 aprile

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia a

18 settembre

2000 A

12 marzo

2002

Spagna*

22 maggio

1987

21 luglio

1987

Sri Lanka* a

31 agosto

2000 A

12 marzo

2002

Stati Uniti*

  8 agosto

1972

  7 ottobre

1972

Guam

  9 febbraio

1973 A

10 aprile

1973

Isole Vergini americane

  9 febbraio

1973 A

10 aprile

1973

Portorico

  9 febbraio

1973 A

10 aprile

1973

Sudafrica* a

  8 luglio

1997 A

11 luglio

1998

Svezia*

  2 maggio

1975

1° luglio

1975

Svizzera*

  2 novembre

1994

1° gennaio

1995

Turchia*

13 agosto

2004

12 ottobre

2004

Ucraina* a

1° febbraio

2001 A

12 marzo

2002

Ungheria* a

13 luglio

2004 A

11 novembre

2005

Venezuela* a

1° novembre

1993 A

11 luglio

1998

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della Conferenza dell’Aja: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a

L’adesione è sottoposta a una procedura d’accettazione. La data d’entrata in vigore è quella tra la Svizzera e questo Stato parte o questo territorio.

b

Fino al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile ad Hong Kong in base a une dichiarazione d'estensione territoriale della Gran Bretagna. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dic. 1984, gli accordi che erano applicabili ad Hong Kong prima della sua retrocessione alle Repubblica Popolare Cinese restano applicabili alla RAS.

c

In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 16 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.


Riserve e dichiarazioni

Svizzera

1. Ad art. 1

Con riferimento all’articolo 1, la Svizzera ritiene che la Convenzione debba applicarsi esclusivamente agli Stati contraenti. Inoltre, riferendosi alle conclusioni della Commissione speciale riunitasi all’Aja nell’aprile 1989, ritiene che, indipendentemente dall’opinione degli Stati contraenti circa l’applicazione esclusiva della Convenzione, comunque dev’essere data priorità alle procedure previste nella stessa per le domande di assunzione di prove all’estero.

2. Ad art. 2 e 24

Conformemente all’articolo 35 comma 1, la Svizzera designa le autorità cantonali enumerate più sotto quali autorità centrali ai sensi degli articoli 2 e 24 della Convenzione. Le domande di assunzione di prove o di compimento di qualsiasi altro atto giudiziario possono pure essere indirizzate al Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna che si incarica di trasmetterle alle autorità centrali competenti.

3. Ad art. 4 commi 2 e 3

Conformemente agli articoli 33 e 35, la Svizzera dichiara che per quanto concerne l’articolo 4 commi 2 e 3 le rogatorie ed i loro allegati devono essere redatti nella lingua dell’autorità richiesta, vale a dire in tedesco, francese o italiano oppure accompagnati da una traduzione in una di queste lingue, a seconda della regione della Svizzera in cui devono essere eseguite. I documenti che constatano l’esecuzione sono redatti nella lingua ufficiale dell’autorità richiesta (cfr. lista delle autorità svizzere più sotto).

4. Ad art. 8

Conformemente all’articolo 35 comma 2, la Svizzera dichiara che per quanto riguarda l’articolo 8 i magistrati dell’autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all’esecuzione di una commissione rogatoria se hanno ottenuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità d’esecuzione.

5. Ad art. 15, 16 e 17

Conformemente all’articolo 35, la Svizzera dichiara che l’assunzione di prove secondo gli articoli 15, 16 e 17 è subordinata all’autorizzazione preliminare del Dipartimento federale di giustizia e polizia. La domanda di autorizzazione dev’essere indirizzata all’autorità centrale del Cantone in cui ha luogo l’atto istruttorio.

6. Ad art. 23

Conformemente all’articolo 23, la Svizzera dichiara che le rogatorie aventi per oggetto una procedura di «pre-trial discovery of documents» non sono eseguite se:

a)
la domanda non ha un legame diretto e necessario con la procedura di cui si tratta; o
b)
si esige da una persona che indichi quali documenti relativi alla controversia si trovino o si siano trovati in suo possesso, in sua custodia o in suo potere di disporne; o
c)
si esige da una persona che presenti anche altri documenti diversi da quelli designati nella domanda di assistenza giudiziaria e che si trovano verosimilmente in suo possesso, in sua custodia o in suo potere di disporne; o
d)
rischiano di essere compromessi interessi degni di protezione delle persone coinvolte.

Lista delle autorità svizzere

a) Autorità centrali cantonali

Una lista aggiornata delle autorità centrali cantonali con gli indirizzi completi può essere consultata all’indirizzo seguente: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/behoerden/zentral.html

Per determinare l’autorità svizzera competente per luogo si può consultare la banca dati delle località e dei tribunali svizzeri all’indirizzo seguente: www.elorge.admin.ch

b) Autorità federali

Dipartimento federale di giustizia e polizia, DFGP, Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.


RU 1994 2824, 1995 1085; FF 1993 III 1005


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2005 1139 4989 e 2012 101. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 31 ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali