Capitolo I: Commissioni rogatorie
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Art. 11
La rogatoria non viene eseguita se la persona interessata rifiuta di deporre in quanto abbia il privilegio o l’obbligo di rifiutarsi, in base:
- a)
- sia alla legge dello Stato richiesto;
- b)
- sia alla legge dello Stato richiedente e detto privilegio od obbligo siano stati specificati nell’atto rogatorio o, se del caso, attestati dall’autorità richiedente a richiesta dell’autorità richiesta.
Inoltre, ogni Stato contraente può dichiarare di riconoscere tali privilegi ed obblighi stabiliti della legge di Stati diversi dallo Stato richiedente e dallo Stato richiesto, nella misura specificata in tale dichiarazione.
Stato 31 ottobre 2011
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