Capitolo III: Disposizioni generali
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Art. 18
Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze.
Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all’Autorità centrale.
Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.
Stato 27 aprile 2011
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