Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte dodicesima Disposizioni finali
< Art. 178 Trasmissioni e notificazioni Decisione del Consiglio d’amministrazione del 28 luglio 2001 in vigore dal 13 dicembre 2007

Art. 1

Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 secondo periodo dell’atto di revisione, le seguenti disposizioni transitorie si applicano alle disposizioni modificate e alle nuove disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo citate qui di seguito:

1.
Gli articoli 14 (3)–(6), 51, 52, 53, 54 (3) e (4), 61, 67, 68, 69 e il protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69, nonché gli articoli 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 e 141 si applicano alle domande di brevetto europeo pendenti e ai brevetti europei già rilasciati al momento della loro entrata in vigore. Tuttavia, l’articolo 54 (4) della versione della convenzione in vigore prima di questa data resta applicabile a tali domande e brevetti.
2.
Gli articoli 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105a–c e 138 sono applicabili ai brevetti europei già rilasciati al momento della loro entrata in vigore e ai brevetti europei rilasciati per le domande di brevetto europeo pendenti a tale data.
3.
L’articolo 54 (5) si applica alle domande di brevetto europeo pendenti al momento della sua entrata in vigore, nella misura in cui la decisione di rilascio del brevetto non è ancora stata presa.
4.
L’articolo 112a si applica alle decisioni delle commissioni di ricorso emanate a decorrere dal momento della sua entrata in vigore.
5.
Gli articoli 121 e 122 si applicano alle domande di brevetto europeo pendenti e ai brevetti europei già rilasciati al momento della loro entrata in vigore, nella misura in cui non siano ancora decorsi i termini per presentare la richiesta di proseguimento della procedura o di reintegrazione.
6.
Gli articoli 150–153 si applicano alle domande internazionali pendenti al momento della loro entrata in vigore. Tuttavia, gli articoli 154 (3) e 155 (3) della versione della convenzione in vigore prima di questa data restano applicabili a tali domande.

Stato 2 luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali