Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti
< Art. 8 Privilegi e immunità
> Art. 10 Direzione

Art. 9 Responsabilità

(1)  La responsabilità contrattuale dell’Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in oggetto.

(2)  La responsabilità extracontrattuale dell’Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti nell’esercizio delle loro funzioni è disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla succursale dell’Aia o da un’agenzia, ovvero da agenti dipendenti dalla succursale o da questa agenzia, è applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale è situata la succursale o l’agenzia.

(3)  La responsabilità personale degli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti verso l’Organizzazione è disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile.

(4)  Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali:

a)
per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, salvo che il contratto concluso tra le parti non indichi la giurisdizione di un altro Stato;
b)
per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 2, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, oppure i tribunali competenti dello Stato nel quale è situata la succursale o l’agenzia.

Stato 2 luglio 2009
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