Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti
< Art. 7 Agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti
> Art. 9 Responsabilità

Art. 8 Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato alla presente convenzione1 definisce le condizioni nelle quali l’Organizzazione, i membri del Consiglio d’amministrazione, gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti nonché le altre persone citate nel protocollo e partecipanti alle attività dell’Organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento della loro missione.


1 Questo Prot. è pubblicato sotto il numero RS 0.192.110.923.2.


Stato 2 luglio 2009
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