Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti
< Art. 6 Sede
> Art. 8 Privilegi e immunitą

Art. 7 Agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti

Se necessario, con decisione del Consiglio d’amministrazione, possono essere istituite agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprietą industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell’organizzazione interessata.


Stato 2 luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali