Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti
< Art. 6 Sede
> Art. 8 Privilegi e immunitą
Art. 7 Agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti
Se necessario, con decisione del Consiglio d’amministrazione, possono essere istituite agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprietą industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell’organizzazione interessata.
Stato 2 luglio 2009
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